ART. 1 - Costituzione e sede E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Culturale Santa Lucia", avente sede a Cervaro(03044) in Via Santa Lucia n° 79, essa è retta dal presente statuto, dai Regolamenti interni e dalle vigenti leggi in norma. ART. 2 - Carattere dell' associazione L’ Associazione ha carattere volontariato, i soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri cosi con i terzi, e l’accettazione delle norme del presente Statuto. L’associazione potrà cooperare c/o altri Circoli e/o Associazioni e partecipare ad enti aventi scopi analoghi. ART. 3 - Amministrazione L' amministrazione viene affidata al consiglio direttivo, eletto a scrutinio segreto dall’assemblea dei soci, con tutti i poteri di ordinanza e straordinaria amministrazione. Il presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell' Associazione. ART. 4 - Durata L' Associazione ha durata illimitata, non persegue fini di lucro né diretto né indiretto ed è costituita in gruppi di lavoro. ART. 5 - Scopi L' Associazione nell' interesse della collettività, prosegue scopi di partecipazione e solidarietà sociale e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, si pone come obbiettivo la realizzazione di iniziative nei seguenti settori: Assistenza sociale e socio – sanitaria; Assistenza sanitaria; Tutela dei diritti civili; Beneficenza; Istruzione;Formazione;Sport dilettantistico; Tutela e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale; Tutela e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;Ricerca scientifica;Promozione e cultura dell’arte. L’associazione può saltuariamente svolgere attività a quelle indicate ai presenti articoli, eventualmente anche di carattere commerciale e al solo scopo di finanziare le attività necessarie al proseguimento dell’oggetto sociale, perché con lo stesso non contrastanti. ART. 6 - Soci Possono aderire all’associazione tutte le persone, uomini e donne,i quali ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associatici e siano mossi da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L’associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna. L’ammissione all’Associazione, su domanda scritta da richiedere, e deliberata dal consiglio direttivo. Sono aderenti all’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di Costituzione ed il presente Statuto in qualità di fondatori e tutte le persone maggiorenni che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari. Il consiglio direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. Possono essere accolte domande di adesione di soci junior, ovvero di minorenni figli di Soci Ordinari regolarmente iscritti. ART. 7 - Amministrazione L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo. L’accettazione e deliberata dal Consiglio Direttivo previo versamento della quota di iscrizione e di associazione. La richiesta di ammissione non può essere temporanea. I soci hanno il dovere di rispettare le risoluzioni dagli organi rappresentativi. ART. 8 - Decadimento La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: per dimissioni ( da presentare per iscritto entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno): in caso contrario il recente sarà considerato socio effettivo anche per l’anno successivo e dovrà versare la quota annuale; per decadenza ( perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione); mancato pagamento della quota sociale; per morte del socio. In qualsiasi caso il socio uscente e gli eredi non avranno alcun tipo di rimborso. ART. 9 – Quota associativa Le spese inerenti la registrazione del presente atto costitutivo, sono a carico sei soci fondatori, ripartite in parti uguali. L’importo e le modalità del versamento della quota associativa annuale saranno contemplate nel Regolamento interno dell’associazione. ART. 10 – Fondo comune Il fondo comune dell’Associazione è costituito: dal versamento delle quote di iscrizione e Associative; da corrispettivi specifici per prestazioni di servizio; da donazioni, lasciti, elargizioni da contribuenti di enti pubblici e privati. ART. 11 – Esercizio sociale L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 Marzo dell’anno successivo verranno predisposti il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione, che dovrà essere convocata entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. ART. 12 – Organi Gli organi dell’Associazione sono: - L’Assemblea - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - Il Vice Presidente - Il Segretario - Il Tesoriere - Il revisore dei Conti ART. 13 – Assemblea L’assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto, ovvero dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno 3 mesi. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all’anno e comunque ogni anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio dell’anno in corso. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata sia dal consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. L’assemblea deve essere convocata dal Presidente ( o in sua assenza dal Vice Presidente) con avviso scritto contenente il giorno, l’ora, il luogo della riunione e degli argomenti della discussione: l’avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera con le maggioranze di legge. L’assemblea straordinaria è valida, sia in prima convocazione che in seconda , con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto e delibera con le maggioranze di legge L’assemblea è presieduta dal Presidente e in ogni riunione deve essere redatto un regolare verbale. ART. 14 – Voto In assemblea è solitamente palese per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto ( su richiesta di almeno dieci soci presenti). In questo caso il presidente nomina due scrutatori. Ogni socio ordinario ha diritto ad esprimere un solo voto. ART. 15 – Competenze assemblea ordinaria All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti: 1. discutere e deliberare su conti consuntivi e bilanci preventivi; 2. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di iscrizione e Associazione; 3. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti; 4. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sugli argomenti di interesse comune allo svolgimento degli scopi sociali. ART. 16 – Competenze assemblea straordinaria Spetta all’assemblea straordinaria discutere: 1. sullo scioglimento della associazione 2. la nomina dei liquidatori 3. la modifica dello statuto e del regolamento; 4. qualsiasi argomento di carattere straordinario. ART. 17 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, eletti dall’assemblea ordinaria, e per la prima volta inseriti nell’atto costitutivo. Cura l’amministrazione ordinaria è straordinaria, dura due anni in prima applicazione e tre anni successivamente: i consiglieri sono rieleggibili. Si riunisce una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono convocate dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente con avviso contenente il luogo, l’ora e l’ordine del giorno,inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Delle riunioni va redatto un verbale. Esclusione: Non possono rivestire cariche o rappresentare l’Associazione, i soci che occupano cariche pubbliche nazionali o locali con impegno professionale. Il consiglio direttivo ha il compito di: 1. promozione e organizzazione dell’attività sociale: 2. gestione ordinaria e straordinaria 3. erogazione dei mezzi di cui dispone l’associazione per il raggiungimento dei scopi sociali: 4. redazione del bilancio consuntivo e preventivo: 5. stabilire la quota associativa, l’ammissione dei soci e l’esclusione. Il consiglio direttivo può avvalersi di commissioni consultive di studio, nominate dal Consiglio Direttivo e composte dai soci. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. ART. 18 – Il Presidente Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti a maggioranza di voti:dura in carica per due anni in prima applicazione, tre anni nel funzionamento a regime dell’Associazione. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente che non può essere rieletto più di due volte consecutive. Il Presidente rappresenta l’Associazione, con potere di firma e di rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi in giudizio; egli sottoscrive tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo , cura l’ordinato svolgimento dei lavori e firma il verbale dell’Assemblea. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni in ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando quietanze liberatorie. In caso di assenza , di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendosi a ratifica nella prima riunione successiva. ART. 19 – Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni; è scelto dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica per due anni in prima applicazione, tre anni nel funzionamento a regime dell’Associazione ART. 20 – Il segretario Il segretario redige i verbali dell’Assemblea e le sedute del consiglio direttivo redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci ; è scelto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica per due anni in prima applicazione, tre anni nel funzionamento a regime dell’Associazione. Cura, inoltre, l’inventario di tutti i beni dell’associazione e con il Revisore dei Conti provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea dei soci, previo parere favorevole dei Revisore dei Conti. ART. 21 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili , predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, e li sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo; è scelto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica per due anni in prima applicazione, tre anni nel funzionamento a regime dell’Associazione. ART. 22 – I Revisori dei Conti Sono nominati dall’Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Il Presidente dei revisori viene nominato nel loro interno. Dura in carica per due anni in prima applicazione, tre anni nel funzionamento a regime dell’Associazione. ART. 23 – Primo esercizio sociale Il primo esercizio sociale si chiude il 31/12/2006 ART. 24 – Gestione utili E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire utili e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione stessa: eventuali somme disponibili dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle attività associative. ART. 25 – Modifica dello statuto Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’assemblea, con la presenza di almeno ¾ degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell’art.21 C.C. ART. 26 – Scioglimento L’associazione si scoglie per delibera scaturita dall’Assemblea Straordinaria, per inattività, per impossibilità di perseguire gli scopi associativi e negli altri casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori Il patrimonio sarà devoluto in beneficenza nell’ambito del territorio del comune di Cervaro. ART. 27 – Regolamenti interni Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. ART. 28 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dall’ordinamento giuridico italiano. Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo valgono le norme di legge vigenti in materia.